Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: nemmeno asserite “esigenze economiche” possono giustificare il trasferimento del luogo di vita del figlio senza il consenso dell’altro genitore.

Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: nemmeno asserite “esigenze economiche” possono giustificare il trasferimento del luogo di vita del figlio senza il consenso dell’altro genitore.
07 Febbraio 2018: Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: nemmeno asserite “esigenze economiche” possono giustificare il trasferimento del luogo di vita del figlio senza il consenso dell’altro genitore. 07 Febbraio 2018

Il genitore che intenda modificare il luogo di vita del minorenne, per non incorrere in violazioni della norma penale, deve avere sempre il consenso dell’altro genitore. Questo principio è stato ribadito di recente dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2671/2018. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Torino aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino ad una madre per la violazione dell’art. 574 bis c.p., per aver sottratto la figlia minorenne alla responsabilità genitoriale del padre, conducendola e trattenendola all’estero contro la volontà di quest’ultimo. La donna aveva quindi impugnato per Cassazione la predetta sentenza, censurando l’erronea applicazione dell’art. 574 bis c.p. in quanto, sin dalla nascita, la figlia era vissuta tra la Romania e l’Italia, col consenso del padre. Inoltre, il trasferimento in Romania si era reso necessario esclusivamente per esigenze economiche, alle quali, dopo la fine della convivenza col padre, avrebbe sopperito la famiglia di origine della madre. La ricorrente lamentava inoltre l’illegittima applicazione dell’ultimo comma del predetto articolo, che prevede la sospensione della responsabilità genitoriale, mancando in concreto il presupposto della commissione del fatto “in danno del figlio minore”. La Corte di Cassazione, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Infatti, l’art. 574 bis c.p. punisce la condotta di chiunque conduca e trattenga il minorenne fuori dal territorio dello Stato per un tempo che produca un effettivo impedimento dell’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà da parte del soggetto legittimato. Pertanto, “il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del minorenne non può procedere all’insaputa dell’altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria (…) perché il fatto stesso della compromissione dell’armonico esercizio delle prerogative genitoriali lede l’interesse protetto dalla norma incriminatrice: la limitazione di tali prerogative può derivare solo da una loro diversa distribuzione secondo una specifica valutazione degli interessi rilevanti formulata dalla Autorità giudiziaria competente“ (cfr., in senso conforme: Cass. Pen., sez. VI, 31.03.2016, n. 17679). Per quel che concerne, invece, la disposta sospensione della responsabilità genitoriale, correttamente la ricorrente aveva rilevato l’inapplicabilità dell’art. 574 bis c.p., mancando nel caso di specie il presupposto del fatto commesso “in danno del figlio minore”. Tuttavia, la Corte ha rilevato come in ogni caso trovi applicazione l’art. 34 c.p., che prevede una sorta di sanzione accessoria “punitiva” per chi commette delitti “con abuso della responsabilità genitoriale”. Pertanto, la sanzione della sospensione della responsabilità genitoriale è risultata comunque legittima in virtù di quanto disposto dal diverso art. 34 c.p..

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